
DI PROF. AVV. IVAN CANELLI
Il Tribunale di Bari definisce i criteri di calcolo per i terzi pignorati e le modalità di risoluzione delle eventuali contestazioni sorte nel corso della procedura esecutiva.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 10 gennaio 2025, ha fornito un contributo rilevante alla definizione dei criteri applicativi della disciplina dell'impignorabilità delle prestazioni pensionistiche multiple.
La pronuncia in commento, che ha accolto il reclamo presentato ex art. 669 terdecies c.p.c. da una cassa di previdenza avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata a seguito di opposizione proposta dal debitore esecutato, è interessante poiché individua i criteri per la determinazione del c.d. minimo vitale allorquando il debitore percepisce più trattamenti previdenziali da diversi enti.
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale il debitore percepiva un trattamento pensionistico dall’Inps e un secondo trattamento previdenziale integrativo erogato dalla cassa previdenziale di appartenenza, ma le considerazioni del Tribunale, come vedremo, sono utilizzabili anche allorquando la prestazione di base concorre con una prestazione di previdenza complementare.
La questione affrontata muove dalla interpretazione della disciplina di cui all’art. 545 c.p.c., come modificato dal decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, il cui settimo comma stabilisce che:
“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle
speciali disposizioni di legge”.
Tale disposizione ha introdotto una soglia minima di impignorabilità delle prestazioni pensionistiche, fissando il c.d. “minimo vitale” in euro 1.000, al fine di garantire al pensionato il mantenimento di risorse adeguate per il proprio sostentamento.
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale barese, come detto, il debitore esecutato percepiva due (n. 2) distinti trattamenti pensionistici: una pensione previdenziale obbligatoria erogata dall'Inps per un importo netto mensile di euro 776,28 e una prestazione di previdenza complementare erogata dall’ente di previdenza integrativa per euro 602,00 mensili, per un totale complessivo di euro 1.378,28.
Il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto di dover sospendere integralmente la procedura esecutiva, assumendo che ciascuna delle due pensioni, singolarmente considerata, risultava inferiore alla soglia minima di euro 1.000 (o del doppio dell’assegno sociale laddove più elevato) e che pertanto la trattenuta operata dall’ente a seguito del pignoramento ricevuto eccedesse i limiti consentiti.
Il Tribunale di Bari, accogliendo il reclamo presentato dalla cassa previdenziale, che nel caso specifico rivestiva sia il ruolo di creditore procedente che di terzo pignorato, ha chiarito che in presenza di una pluralità di trattamenti pensionistici percepiti dal medesimo debitore, il calcolo del minimo vitale impignorabile deve essere effettuato sul cumulo delle prestazioni e non su ciascuna di esse singolarmente considerata.
Come evidenziato nella motivazione dell'ordinanza:
“Avendo le parti incontestatamente ed invero lo stesso giudice (dell'esecuzione) ammesso che il cumulo delle pensioni eccedesse il minimo vitale […], l'azione esecutiva sarebbe dovuta proseguire con l'assegnazione dell'importo eccedente il minimo vitale, non già arrestarsi tout court con il provvedimento di sospensione”.
Il ragionamento esposto dal Tribunale è il seguente: occorre sommare tutti i trattamenti pensionistici, verificare se l'importo complessi vo ecceda il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo vitale di 1.000 euro e sull'eccedenza (qualora vi sia) applicare le trattenute di legge, come individuate dall’art. 545 c.p.c. ovvero dalla normativa speciale di riferimento.
Il modus procedendi individuato dal Tribunale barese varrebbe pur laddove la prestazione previdenziale obbligatoria concorresse con la rendita erogata dal fondo pensione; anche in tal caso occorrerebbe sommare i due trattamenti e sull’eventuale eccedenza rispetto al minimo vitale applicare la trattenuta di 1/5 ex art. 545 comma 3 c.p.c., che il giudice andrebbe poi a porre a carico indifferentemente dell’ente di previdenza obbligatoria ovvero del fondo pensione.
L'ordinanza ha altresì affrontato la particolare fattispecie in cui il creditore procedente rivesta contemporaneamente il ruolo di terzo pignorato ritenendola ammissibile (c.d. pignoramento a sé stesso), chiarendo le modalità di contestazione della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dallo stesso rilasciata. Il Tribunale ha precisato, in proposito, che le questioni riguardanti la contestazione delle dichiarazioni rese dai terzi pignorati devono essere processualmente demandate al procedimento incidentale di cui all'art. 549 c.p.c., sede naturale per contestare la dichiarazione del terzo. Tale accertamento deve essere svolto dal giudice dell'esecuzione nel contraddittorio tra le parti ed il terzo, e andrà deciso con ordinanza impugnabile nelle forme dell'art. 617 c.p.c..
Conseguentemente, risulta di dubbia legittimità l'esperibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per contestare le dichiarazioni del terzo che riveste anche la qualità di creditore procedente. La decisione assume evidentemente particolare rilevanza pratica per diversi aspetti, avendo definitivamente chiarito, da un lato, che il minimo vitale deve essere calcolato sul cumulo di tutte le prestazioni pensionistiche percepite dal debitore - superando per tale via, interpretazioni restrittive che consideravano ciascun trattamento isolatamente - e, dall’altro, che quando il cumulo delle pensioni supera la soglia minima, l'esecuzione deve proseguire con l'assegnazione della quota eccedente, senza possibilità di sospensione automatica.
L'ordinanza del Tribunale di Bari rappresenta un importante contributo alla definizione dei criteri applicativi della disciplina dell'impignorabilità delle prestazioni pensionistiche multiple, fornendo agli operatori del diritto principi chiari e operativamente utilizzabili.
La decisione ha peraltro il merito di aver confermato, seppur non per il tramite dell’enucleazione di un principio di diritto ma di fatto, che il sistema previdenziale è da considerarsi nella sua unitarietà, così contemperando i diversi interessi coinvolti e garantendo un'applicazione costituzionalmente orientata della norma sul “minimo vitale”.
Indubbiamente la pronuncia in commento si fonda sul presupposto non frequente che il
terzo pignorato fosse a conoscenza dei plurimi trattamenti pensionistici percepiti dal debitore.
Di solito ciò non accade, atteso che i terzi pignorati non sono a conoscenza degli altri trattamenti pensionistici di cui il debitore beneficia e per l’effetto si trovano a rendere una dichiarazione negativa (soprattutto nell’ipotesi piuttosto ricorrente in cui la prestazione pensionistica continuativa venga erogata da un Fondo pensione), non certo modificabile a seguito di indicazioni provenienti dall’esterno, come ad esempio da una informativa resa dal creditore procedente.
Il rimedio, in tale ipotesi, è quello di gestire le dichiarazioni rese dai terzi direttamente in udienza, sollevando al giudice la questione, ovvero, attivando la procedura di contestazione prescritta dall’art. 549 c.p.c. così da consentire, nel contraddittorio tra le parti, una valutazione congiunta delle dichiarazioni rese dai terzi, i quali saranno tenuti, verosimilmente, ad effettuare eventuali trattenute secondo le modalità e dalla data individuate dal giudice dell’esecuzione.
Il presente contributo è tratto dall’Osservatorio Giuridico Mefop n. 57.